
La norma europea “EN 15152 Applicazioni ferroviarie - Parabrezza per treni” descrive i requisiti funzionali per i parabrezza dei veicoli ferroviari, compresi i metodi di prova di tipo, di prova di routine e di ispezione per applicazioni su treni ad alta velocità, treni pesanti, treni leggeri e metropolitane.

Questa norma si applica anche ai veicoli tranviari. I requisiti della presente norma si applicano alle macchine ferroviarie in modalità di trasporto (semoventi o trainate). Le macchine ferroviarie in configurazione di lavoro sono escluse dall'ambito di applicazione della presente norma. Inoltre, la determinazione delle dimensioni, della forma, dell'orientamento e della posizione dei parabrezza esula dall'ambito della presente norma. Questi dati fanno parte delle specifiche tecniche del parabrezza. La presente norma si applica ai parabrezza realizzati in vetro stratificato, il materiale più comunemente utilizzato, ma è applicabile anche ad altri materiali, purché siano rispettati i requisiti prestazionali. La presente norma non specifica i requisiti per le interfacce tra il parabrezza e il veicolo. Di conseguenza, la presente norma non affronta questioni relative all'installazione, all'integrità strutturale e alla resistenza agli urti.
Ai fini del presente standard si applicano i seguenti termini e definizioni:
Nella presente norma, i requisiti funzionali sono specificati come segue:
La classificazione dei finestrini dei veicoli ferroviari (parabrezza, finestrini laterali o finestrini laterali della carrozzeria) influenza le proprietà richieste e dipende principalmente dall'orientamento rispetto al binario. Per determinare l'orientamento del parabrezza vengono presi in considerazione solo i pezzi di vetro che, una volta rimossi, creerebbero un'apertura nella struttura del veicolo, esponendo gli occupanti all'esterno. Sono pertanto esclusi i vetri che coprono luci, display informativi o che si estendono sulla struttura a fini estetici.
A meno che non si applichino i requisiti per le cabine di guida, quando l'area proiettata rivolta in avanti determinata conformemente all'allegato A è inferiore o uguale a 0,065 m2, il vetro è considerato un finestrino laterale della carrozzeria e pertanto non rientra nell'ambito di applicazione della presente norma.
Per i parabrezza che possono essere considerati rivolti in avanti (compresi quelli non richiesti o destinati all'osservazione diretta della strada o dei segnali), gli angoli di visione in pianta massimo e minimo devono essere determinati in conformità all'allegato A. Per i parabrezza del conducente con posizione di guida centrale, l'angolo di visione in pianta può essere considerato pari a 0 gradi. Gli angoli di inclinazione massimo e minimo devono essere determinati in conformità all'Allegato A. Per i parabrezza curvi, per determinare la visione in pianta e gli angoli di inclinazione, si deve seguire il metodo specificato nell'Appendice A.
Gli angoli di montaggio massimi e minimi devono essere determinati utilizzando gli angoli di visione in pianta massimi e minimi e gli angoli di inclinazione massimi e minimi e la relazione tra di essi. Gli angoli di visione massimi e minimi del parabrezza, gli angoli di inclinazione e gli angoli di montaggio devono far parte delle specifiche di fabbricazione e collaudo.
Se si utilizzano campioni per determinare le proprietà ottiche, si deve usare l'angolo di montaggio massimo. Se si utilizzano campioni per determinare proprietà meccaniche come la resistenza all'impatto, è necessario utilizzare l'angolo di montaggio minimo.
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