Regolamento (CE) n. 1907/2006 sulla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

Regolamento (CE) n. 1907/2006 sulla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

Questo regolamento legale sulla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche pubblicato nei paesi dell'Unione Europea (CE) numerato 1907/2006 mira a garantire il massimo livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. Questa legislazione include esenzioni per prodotti medici, veterinari, nutrizionali e cosmetici, polimeri e alcuni intermedi isolati in situ. Il regolamento giuridico in questione è noto in breve come regolamento REACH.

Regolamento (CE) n. 1907/2006 sulla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

Secondo il regolamento REACH, le sostanze utilizzate da sole, in miscele o in articoli, utilizzate in quantità pari o superiori a una tonnellata all'anno, o destinate ad essere immesse sul mercato in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, non possono essere prodotte o messi a disposizione dei consumatori nei paesi dell'UE a meno che non siano registrati secondo i principi pertinenti ove necessario, non possono essere offerti.

Salvo diversa indicazione, qualsiasi produttore o importatore di una sostanza deve registrarla presso l'Agenzia europea per le sostanze chimiche. Per le sostanze soggette a registrazione in quantità pari o superiori a 10 tonnellate all'anno, sarà condotta una valutazione della sicurezza chimica e sarà preparata una relazione sulla sicurezza chimica. La valutazione della sicurezza chimica di una sostanza comprende i seguenti passaggi:

  • Valutazione dei rischi per la salute umana
  • Valutazione del rischio fisico-chimico
  • Valutazione del rischio ambientale
  • Persistente, bioaccumulabile e tossico o molto persistente e molto bioaccumulabile.

Se una sostanza soddisfa i criteri per la classificazione come pericolosa o è bioaccumulabile e tossica o Se è considerato molto persistente e molto bioaccumulabile, la valutazione della sicurezza chimica include passaggi aggiuntivi.

Il fornitore di una sostanza o miscela deve fornire all'acquirente della sostanza o miscela una scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'applicazione REACH. Questo modulo è richiesto per:

  • Sostanze classificate come pericolose
  • Sostanze bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili
  • Sostanze nell'elenco dei candidati compilato dall'agenzia

Se richiesto, il fornitore deve fornire all'acquirente una scheda di dati di sicurezza contenente sostanze in determinate concentrazioni che non soddisfano i criteri per la classificazione come pericolose:

  • rappresentano un pericolo per la salute umana o per l'ambiente
  • Sostanze bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili
  • nell'elenco dei candidati compilato dall'ente.
  • con i limiti di esposizione sul posto di lavoro dell'UE.

Tra i numerosi studi di prova, misurazione, analisi e valutazione che ha svolto per imprese di vari settori, la nostra organizzazione, con il suo personale formato ed esperto e attrezzature tecnologiche avanzate, è testata nell'ambito della classificazione (CE) 1272/2008, etichettatura e regolamentazione degli imballaggi (CLP) di sostanze e miscele fornisce anche servizi.

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