(UE) 2020/1245 Test per materie plastiche destinate al contatto con alimenti

(UE) 2020/1245 Test per materie plastiche destinate al contatto con alimenti

Il regolamento (UE) 2020/1245 pubblicato nei paesi dell'Unione Europea modifica il regolamento (UE) 10/2011 sulle materie plastiche e le sostanze destinate al contatto con gli alimenti.

(UE) 2020/1245 Test per materie plastiche destinate al contatto con alimenti

Secondo tale regolamento, è previsto un periodo transitorio per le materie plastiche e gli articoli conformi al regolamento (UE) 2020/1245, in vigore prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 10/2011.

Ai fini di questa normativa legale, alcuni dei materiali che vengono a contatto con gli alimenti sono già in contatto con gli alimenti. Si tratta di materiali che si prevede ragionevolmente entrino in contatto con gli alimenti o trasferiscano i suoi componenti agli alimenti in condizioni d'uso normali o prevedibili. Poiché le sostanze chimiche possono migrare dai materiali agli alimenti, è necessario valutare la sicurezza dei materiali a contatto con gli alimenti. Questi materiali sono molto diversi.

Ad esempio, può essere plastica, ceramica, vetro, silicone, carta e cartone, tessuti, gomma, metallo e leghe, rivestimento, smalto, legno e bambù e altri. Tali materiali devono essere prodotti secondo buone pratiche di fabbricazione in modo da non trasferire i loro componenti agli alimenti oltre i limiti prescritti. Vale a dire,

  • Non dovrebbe mettere in pericolo la salute umana. Non dovrebbe esserci trasferimento di sostanze chimiche tossiche negli alimenti. Ad esempio, l'ammina aromatica primaria, i metalli pesanti, il monomero o altri materiali di partenza e simili non devono passare negli alimenti.
  • Non dovrebbe causare un cambiamento inaccettabile nella composizione del cibo. Ad esempio sui prodotti alimentari non devono verificarsi rilascio di colore, formazione di ruggine e simili.
  • Non deve causare un deterioramento delle proprietà organolettiche. Ad esempio, i materiali non dovrebbero avere un odore sgradevole, cambiamento di gusto e simili.

L'ambito di applicazione delle disposizioni di legge (UE 10/2011 e (UE) 2020/1245 è determinato come segue:

  • Materiali e oggetti costituiti esclusivamente da plastica e parti di essa
  • Materiali e oggetti in plastica multistrato tenuti insieme da adesivi o altri mezzi
  • Materiali e articoli qui menzionati, stampati o ricoperti da un rivestimento
  • Strati di plastica o rivestimenti plastici che formano sigilli sui coperchi
  • Materiale multistrato multimateriale e strati plastici negli articoli

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