Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui Detergenti

Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui Detergenti

pubblicato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio. Nell'ambito del regolamento (CE) 648/2004 sui detersivi, tensioattivi e detergenti che soddisfano i criteri di biodegradazione aerobica finale di cui all'allegato al regolamento (allegato III) possono essere immessi sul mercato senza ulteriori restrizioni di biodegradabilità.

Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui Detergenti

I produttori di detergenti industriali o istituzionali contenenti tensioattivi, o tensioattivi per detergenti industriali o istituzionali, possono chiedere eccezioni se un detergente contiene tensioattivi il cui livello di biodegradazione aerobica finale è inferiore a quello specificato nell'allegato del regolamento.

Il livello di biodegradabilità primaria dovrebbe essere misurato per tutti i tensioattivi nei detersivi che non superano i test di biodegradabilità aerobica finali. Non sono esentati i tensioattivi detergenti con un livello di biodegradabilità primaria inferiore a quello specificato nell'allegato del regolamento (allegato II).

In sintesi, il regolamento (CE) 648/2004 contiene norme volte a garantire la libera circolazione di detergenti e tensioattivi nel mercato interno e nel contempo a garantire un elevato grado di protezione dell'ambiente e della salute umana. A tal fine, il presente regolamento armonizza le seguenti regole per l'immissione sul mercato di detersivi e tensioattivi per detersivi:

  • Biodegradabilità dei tensioattivi nei detergenti
  • Restrizioni o divieti sui tensioattivi per motivi di biodegradabilità
  • Etichettatura aggiuntiva dei detersivi, compresi gli allergeni delle fragranze
  • Informazioni che i produttori dovrebbero avere a disposizione delle autorità competenti e del personale medico dei paesi dell'Unione Europea
  • Limitazioni al contenuto di fosfato e altri composti del fosforo nei detersivi per bucato di consumo e nei detersivi per lavastoviglie automatiche di consumo

Ai fini del presente regolamento, per detergente si intende qualsiasi sostanza o miscela contenente sapone o altri tensioattivi destinati alle operazioni di lavaggio e pulizia. I detersivi possono essere in qualsiasi forma (liquidi, in polvere, in pasta, stampi, torte, pezzi stampati, sagome e simili) e possono essere commercializzati o utilizzati per scopi domestici o istituzionali o industriali.

La nostra organizzazione, tra i numerosi studi di test, misurazione, analisi e valutazione che fornisce alle imprese dei vari settori, fornisce anche servizi di test nell'ambito del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 648/2004 con il suo personale preparato ed esperto e le attrezzature tecnologiche avanzate.

WhatsApp