
Il regolamento 1009/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio è destinato ad attuare la direttiva CE/661/2009 relativa alle condizioni di omologazione dei parafanghi per taluni veicoli a motore e alle condizioni di omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche per essi progettati. Il presente regolamento si applica ai veicoli a motore della categoria M2018 come definiti nel regolamento UE/858/1.

La categoria M è generalmente utilizzata per il trasporto passeggeri. I veicoli della categoria M1 sono veicoli (principalmente automobili) che non hanno più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.
Ai fini del regolamento 1009/2010/UE si applicano le seguenti definizioni:
Gli elementi essenziali per quanto riguarda i parafanghi di un veicolo includono:
Il regolamento CE/661/2009 è un regolamento distinto ai fini della procedura di omologazione prevista dalla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche per tali veicoli (direttiva quadro). La direttiva CE/661/2009 ha abrogato la direttiva 78/549/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai parafanghi dei veicoli a motore. I requisiti della direttiva in questione dovrebbero essere trasferiti al presente regolamento e, se necessario, modificati tenendo conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche.
L'ambito di applicazione del presente regolamento è conforme a quello della direttiva 78/549/CEE ed è pertanto limitato ai veicoli della categoria M1. In sintesi, il regolamento CE/661/2009 contiene disposizioni di base relative ai requisiti di omologazione per i parafanghi di alcuni veicoli a motore. Pertanto è necessario stabilire procedure, test e requisiti specifici per tale approvazione.
Per quanto riguarda la validità e l'estensione delle omologazioni rilasciate ai sensi della direttiva 78/549/CEE, le autorità nazionali autorizzano la vendita e l'entrata in circolazione dei veicoli che hanno ricevuto l'omologazione prima della data specificata. L'omologazione di tali veicoli continua ad essere estesa in conformità alla direttiva CE/661/2009.
Il regolamento 1009/2010/UE è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
In sintesi, lo scopo del presente regolamento è determinare le disposizioni relative ai parafanghi dei veicoli a motore, nonché le procedure e i principi relativi alla loro attuazione, al fine di adempiere all'obbligo dei veicoli di conformarsi alla struttura stradale e alla sicurezza del traffico in termini di costruzione e utilizzo, in conformità con le disposizioni del Codice della Strada.
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