Regolamento Macchine 2023/1230/UE
Il regolamento (CE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle macchine specifica i requisiti di salute e sicurezza per la progettazione e la fabbricazione di macchine, prodotti correlati e quasi-macchine, al fine di garantire che siano messi a disposizione sul mercato o offerti come servizio, assicurando nel contempo un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone, in particolare dei consumatori e degli utilizzatori professionali, ove opportuno degli animali domestici e dei beni e, ove opportuno, dell'ambiente. La presente norma giuridica stabilisce anche le norme per la libera circolazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento all'interno dell'Unione Europea.

La direttiva macchine 2023/1230/UE si applica alle macchine e ai prodotti correlati:
- Attrezzatura intercambiabile.
- Componenti di sicurezza.
- Accessori di sollevamento.
- Catene, corde e cinghie.
- Dispositivi di trasmissione meccanica rimovibili.
La presente regolamentazione giuridica si applica anche alle macchine quasi-completate.
Ai fini del presente regolamento, le macchine, i prodotti correlati elencati nel primo comma e le quasi-macchine sono collettivamente denominati prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
- Componenti di sicurezza destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originale, del prodotto correlato o della macchina parzialmente completata.
- Attrezzatura speciale da utilizzare nelle fiere o nei parchi di divertimento.
- Macchinari e prodotti correlati specificamente progettati o utilizzati per l'impiego in un impianto nucleare e la cui conformità al presente regolamento potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza nucleare di tale impianto.
- Armi, comprese le armi da fuoco.
- Mezzi di trasporto su reti aeree, fluviali e ferroviarie (esclusi i macchinari montati su tali mezzi di trasporto).
- Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio e i prodotti, le parti e le attrezzature aeronautiche che rientrano nella definizione di macchine ai sensi di tale regolamento, nella misura in cui soddisfano i pertinenti requisiti essenziali di salute e sicurezza del regolamento (UE) 2018/1139 stabiliti in tale regolamento.
- Sistemi, componenti, entità tecniche separate, parti ed equipaggiamenti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/858, esclusi i veicoli a motore e i loro rimorchi nonché i macchinari progettati, costruiti e montati su tali veicoli.
- I veicoli a due o tre ruote e i quadricicli, nonché i sistemi, i componenti, le entità tecniche separate, le parti e le attrezzature progettati e costruiti per tali veicoli, ad eccezione delle macchine montate su tali veicoli, rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 168/2013.
- I trattori agricoli e forestali, nonché i sistemi, i componenti, le entità tecniche separate, le parti e le attrezzature progettati e costruiti per tali trattori, ad eccezione delle macchine montate su tali trattori, rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 167/2013.
- Solo veicoli a motore da competizione.
- Imbarcazioni marittime e unità mobili offshore nonché macchinari montati su tali imbarcazioni o unità.
- Macchinari o prodotti correlati specificamente progettati e costruiti per scopi militari o di polizia.
- Macchine o prodotti correlati specificamente progettati e costruiti per scopi di ricerca, destinati ad un uso temporaneo nei laboratori.
- Dispositivo di avvolgimento delle mine.
- Macchine o prodotti correlati progettati per spostare gli artisti durante le esibizioni artistiche.
- I seguenti prodotti elettrici ed elettronici, nella misura in cui rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/35/UE o della direttiva 2014/53/UE:
- Elettrodomestici progettati per uso domestico, non mobili azionati elettricamente
- Apparecchiature audio e video
- apparecchiature informatiche
- Macchine per ufficio ordinarie, ad eccezione delle macchine per la stampa additiva utilizzate per produrre prodotti tridimensionali
- Apparecchiature di commutazione e controllo a bassa tensione
- Motori elettrici
- Prodotti elettrici ad alta tensione, tra cui:
- Apparecchiature di commutazione e controllo
- trasformatori
Ai fini della direttiva macchine 2023/1230/UE, per macchina si intende:
- Un insieme di parti o componenti interconnessi, di cui almeno uno mobile, combinati per un'applicazione specifica, equipaggiati o destinati ad essere equipaggiati con un sistema di propulsione diverso dalla forza umana o animale applicata direttamente.
- Il gruppo sopra menzionato è semplicemente un dispositivo privo dei componenti necessari per collegarlo al campo o a fonti di energia e movimento.
- Un insieme pronto per essere installato e che funziona come descritto sopra, solo quando montato su un mezzo di trasporto o su un edificio o una struttura.
- I gruppi di macchine o i gruppi di macchine parzialmente completati sopra menzionati (che sono predisposti e controllati per funzionare come un tutto integrato per raggiungere lo stesso scopo).
- Un insieme di parti o componenti interconnessi, di cui almeno uno è mobile e accoppiato, progettato per sollevare carichi e la cui unica fonte di energia è la forza umana applicata direttamente.
- Un assieme in cui manca l'installazione del software destinato esclusivamente all'applicazione specifica prevista dal produttore, come sopra menzionato.
Gli Stati membri possono stabilire requisiti per garantire che le persone, compresi i lavoratori, siano protette durante l'installazione o l'utilizzo di macchinari o prodotti correlati, ma tali norme non devono consentire la modifica di macchinari o di un prodotto correlato in un modo che non sia conforme al presente regolamento.
Le categorie di macchine e prodotti correlati elencate nell'allegato (Allegato I) del presente regolamento sono soggette alle pertinenti procedure di valutazione della conformità.
Un elenco indicativo dei componenti di sicurezza è riportato nell'allegato II. La Commissione ha l'autorità di aggiungere un nuovo elemento di sicurezza all'elenco indicativo degli elementi di sicurezza o di ritirare da tale elenco un elemento di sicurezza esistente, alla luce del progresso tecnico e delle conoscenze o di nuove prove scientifiche.
Le macchine o i prodotti correlati possono essere immessi sul mercato o messi in servizio solo se soddisfano i requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all'allegato III, quando correttamente installati e sottoposti a manutenzione e utilizzati per l'uso previsto o in condizioni ragionevolmente prevedibili.
La nostra organizzazione è composta da uno staff valido che segue da vicino gli sviluppi nel campo della scienza e della tecnologia a livello mondiale e si migliora costantemente. Tra i numerosi studi di prova, misurazione, analisi e valutazione forniti alle aziende di vari settori, rientrano anche i servizi di prova nell'ambito del regolamento macchine 2023/1230/UE.