Regolamento Macchine 2023/1230/UE

Regolamento Macchine 2023/1230/UE

Il regolamento (CE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle macchine specifica i requisiti di salute e sicurezza per la progettazione e la fabbricazione di macchine, prodotti correlati e quasi-macchine, al fine di garantire che siano messi a disposizione sul mercato o offerti come servizio, assicurando nel contempo un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone, in particolare dei consumatori e degli utilizzatori professionali, ove opportuno degli animali domestici e dei beni e, ove opportuno, dell'ambiente. La presente norma giuridica stabilisce anche le norme per la libera circolazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento all'interno dell'Unione Europea.

Regolamento Macchine 2023/1230/UE

La direttiva macchine 2023/1230/UE si applica alle macchine e ai prodotti correlati:

  • Attrezzatura intercambiabile.
  • Componenti di sicurezza.
  • Accessori di sollevamento.
  • Catene, corde e cinghie.
  • Dispositivi di trasmissione meccanica rimovibili.

La presente regolamentazione giuridica si applica anche alle macchine quasi-completate.

Ai fini del presente regolamento, le macchine, i prodotti correlati elencati nel primo comma e le quasi-macchine sono collettivamente denominati prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

  • Componenti di sicurezza destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originale, del prodotto correlato o della macchina parzialmente completata.
  • Attrezzatura speciale da utilizzare nelle fiere o nei parchi di divertimento.
  • Macchinari e prodotti correlati specificamente progettati o utilizzati per l'impiego in un impianto nucleare e la cui conformità al presente regolamento potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza nucleare di tale impianto.
  • Armi, comprese le armi da fuoco.
  • Mezzi di trasporto su reti aeree, fluviali e ferroviarie (esclusi i macchinari montati su tali mezzi di trasporto).
  • Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio e i prodotti, le parti e le attrezzature aeronautiche che rientrano nella definizione di macchine ai sensi di tale regolamento, nella misura in cui soddisfano i pertinenti requisiti essenziali di salute e sicurezza del regolamento (UE) 2018/1139 stabiliti in tale regolamento.
  • Sistemi, componenti, entità tecniche separate, parti ed equipaggiamenti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/858, esclusi i veicoli a motore e i loro rimorchi nonché i macchinari progettati, costruiti e montati su tali veicoli.
  • I veicoli a due o tre ruote e i quadricicli, nonché i sistemi, i componenti, le entità tecniche separate, le parti e le attrezzature progettati e costruiti per tali veicoli, ad eccezione delle macchine montate su tali veicoli, rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 168/2013.
  • I trattori agricoli e forestali, nonché i sistemi, i componenti, le entità tecniche separate, le parti e le attrezzature progettati e costruiti per tali trattori, ad eccezione delle macchine montate su tali trattori, rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 167/2013.
  • Solo veicoli a motore da competizione.
  • Imbarcazioni marittime e unità mobili offshore nonché macchinari montati su tali imbarcazioni o unità.
  • Macchinari o prodotti correlati specificamente progettati e costruiti per scopi militari o di polizia.
  • Macchine o prodotti correlati specificamente progettati e costruiti per scopi di ricerca, destinati ad un uso temporaneo nei laboratori.
  • Dispositivo di avvolgimento delle mine.
  • Macchine o prodotti correlati progettati per spostare gli artisti durante le esibizioni artistiche.
  • I seguenti prodotti elettrici ed elettronici, nella misura in cui rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/35/UE o della direttiva 2014/53/UE:
    • Elettrodomestici progettati per uso domestico, non mobili azionati elettricamente
    • Apparecchiature audio e video
    • apparecchiature informatiche
    • Macchine per ufficio ordinarie, ad eccezione delle macchine per la stampa additiva utilizzate per produrre prodotti tridimensionali
    • Apparecchiature di commutazione e controllo a bassa tensione
    • Motori elettrici
  • Prodotti elettrici ad alta tensione, tra cui:
    • Apparecchiature di commutazione e controllo
    • trasformatori

Ai fini della direttiva macchine 2023/1230/UE, per macchina si intende:

  • Un insieme di parti o componenti interconnessi, di cui almeno uno mobile, combinati per un'applicazione specifica, equipaggiati o destinati ad essere equipaggiati con un sistema di propulsione diverso dalla forza umana o animale applicata direttamente.
  • Il gruppo sopra menzionato è semplicemente un dispositivo privo dei componenti necessari per collegarlo al campo o a fonti di energia e movimento.
  • Un insieme pronto per essere installato e che funziona come descritto sopra, solo quando montato su un mezzo di trasporto o su un edificio o una struttura.
  • I gruppi di macchine o i gruppi di macchine parzialmente completati sopra menzionati (che sono predisposti e controllati per funzionare come un tutto integrato per raggiungere lo stesso scopo).
  • Un insieme di parti o componenti interconnessi, di cui almeno uno è mobile e accoppiato, progettato per sollevare carichi e la cui unica fonte di energia è la forza umana applicata direttamente.
  • Un assieme in cui manca l'installazione del software destinato esclusivamente all'applicazione specifica prevista dal produttore, come sopra menzionato.

Gli Stati membri possono stabilire requisiti per garantire che le persone, compresi i lavoratori, siano protette durante l'installazione o l'utilizzo di macchinari o prodotti correlati, ma tali norme non devono consentire la modifica di macchinari o di un prodotto correlato in un modo che non sia conforme al presente regolamento.

Le categorie di macchine e prodotti correlati elencate nell'allegato (Allegato I) del presente regolamento sono soggette alle pertinenti procedure di valutazione della conformità.

Un elenco indicativo dei componenti di sicurezza è riportato nell'allegato II. La Commissione ha l'autorità di aggiungere un nuovo elemento di sicurezza all'elenco indicativo degli elementi di sicurezza o di ritirare da tale elenco un elemento di sicurezza esistente, alla luce del progresso tecnico e delle conoscenze o di nuove prove scientifiche.

Le macchine o i prodotti correlati possono essere immessi sul mercato o messi in servizio solo se soddisfano i requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all'allegato III, quando correttamente installati e sottoposti a manutenzione e utilizzati per l'uso previsto o in condizioni ragionevolmente prevedibili.

La nostra organizzazione è composta da uno staff valido che segue da vicino gli sviluppi nel campo della scienza e della tecnologia a livello mondiale e si migliora costantemente. Tra i numerosi studi di prova, misurazione, analisi e valutazione forniti alle aziende di vari settori, rientrano anche i servizi di prova nell'ambito del regolamento macchine 2023/1230/UE.

WhatsApp